l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 809 del 14 dicembre 2021, ha riepilogato tutte le regole per l’accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per i condomini minimi (ovvero composti da al massimo otto condomini).
l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 809 del 14 dicembre 2021, ha riepilogato tutte le regole per l’accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per i condomini minimi (ovvero composti da al massimo otto condomini).
Iniziamo dal caso pratico, citato nelle prime righe del documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate, che cita:
L'istante è proprietaria di due immobili (categoria A/2 e C/6) siti in un condominio del quale fanno parte altri 3 immobili (categoria A/2, C/2 e C/6) di proprietà del marito. La superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50%.
L'Istante, congiuntamente al marito, intende effettuare la demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, rientrante nella "ristrutturazione edilizia" ex articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, realizzando interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio nonché antisismici usufruendo dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) per
lavori "trainanti" di cui, rispettivamente, ai commi 1, lettera a), e 4 del medesimo articolo, oltre alla sostituzione dell'impianto termico condominiale quale intervento " trainato".
I coniugi riportati qui sopra, intendono dunque effettuare alcuni interventi agevolati dalla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio e chiedono chiarimenti su tre punti specifici:
Sul primo aspetto il quesito chiede se i condomini possano pagare ciascuno la propria quota al fornitore con fattura intestata a chi ha sostenuto il pagamento o se sia necessario invece incaricare un condomino all’erogazione del pagamento totale (con intestazione delle fatture al soggetto incaricato).
L’Agenzia delle Entrate cita la circolare numero 24 del 2020 che chiarisce che per i mini condomini non è necessaria la nomina di un amministratore e non vige l'obbligo di apertura di un conto corrente intestato al condominio; non deve quindi essere fornito il codice fiscale del condominio ma si può utilizzare unicamente il codice fiscale del soggetto che effettua gli adempimenti connessi.
Il secondo quesito concerne il limite di spesa ammesso all’intervento trainato di sostituzione della caladaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate spiega che questa tipologia di lavoro rientra tra gli interventi trainati, che necessitano di essere “agganciati” a un intervento trainante.
Inoltre, la circolare 24 del 2020, spiega che le date delle spese sostenute per effettuare gli interventi trainati devono essere dello stesso periodo che va tra la data d’inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Il terzo quesito richiede invece chiarimenti sulla detrazione per l’istallazione delle grate alle finestre. Anche in questo caso il documento di riferimento è la circolare numero 30 del 2020.
Se ne evince che tale agevolazione è concessa anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato. La risposta del 14 dicembre afferma che:
“L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo larispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, ma anche la congruitàdelle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”
In questo caso specifico, l’istante può accedere alla maxi detrazione per le spese che sono state sostenute per l’istallazione delle grate se e solo se il tecnico abilitato abbia attestato che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.
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