È ufficiale: la legge di bilancio 2021 ha prorogato la detrazione del 110% del Superbonus al 30 giugno 2022 (rispetto a quella inizialmente prevista al 31 dicembre 2021 dal DL 34/2020); vediamo insieme nel dettaglio tutte le scadenze previste:
È ufficiale: la legge di bilancio 2021 ha prorogato la detrazione del 110% del Superbonus al 30 giugno 2022 (rispetto a quella inizialmente prevista al 31 dicembre 2021 dal DL 34/2020); vediamo insieme nel dettaglio tutte le scadenze previste:
Tutte le spese legate agli interventi previsti dall’art. 119, DL 34/2020 e le successive modifiche, che sono a carico dei contribuenti, possono godere del 110% se sostenute nel periodo di tempo che va dal giorno 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.
Il motivo della concessione di soli sei mesi rispetto alla scadenza inizialmente pattuita è dovuto al fatto di consentire la fine dei lavori che hanno subito un rallentamento iniziale a causa delle continue modifiche all’impianto normativo (da ultimo le modifiche del Dl 104/2020 ad ottobre 2020). In particolare:
1- Le spese sostenute fino al 31/12/ 2021 (ovvero la prima data di scadenza prevista) e rimaste a carico dei contribuenti, nel caso della detrazione in dichiarazione dei redditi, mantengono la regola inizialmente prevista della detrazione in 5 quote annuali costanti.
2- Le spese che verranno sostenute dal giorno 1/01/ 2022 fino al 30/06/ 2022 verranno invece detratte in 4 quote annuali costanti, anche qualora fossero connesse agli interventi già iniziati negli anni 2020 e 2021.
Essendo tra i soggetti destinatari del superbonus (art. 119, co. 9, DL 34/2020), per i condomìni è possibile applicare l'estensione del termine per godere del 110%.
Nel caso di questa categoria, se al 30/06/2022 saranno stati effettuati i lavori per almeno il 60% dell'intervento totale, la detrazione da superbonus potrà riguardare anche le eventuali spese sostenute entro il 31/12/2022, portando la deroga oltre sei mesi dal termine prorogato dalla legge di bilancio. In questo caso, è ancora da chiarire il numero di rate applicabili per la detrazione.
La scadenza originaria per gli IACP o per gli enti assimilati che gestiscono o possiedono i complessi di edilizia popolare, era stata fissata al 30/06/2022. La nuova legge di bilancio applica anche in questo caso una proroga, che è fissata al 31/12/2022. Anche in questo frangente è importante evidenziare alcuni dettagli:
1 - Le spese sostenute fino al 30/06/2022 e rimaste a carico degli IACP o degli enti sopra citati, verranno detratte in 5 quote annuali costanti.
2 - Le spese sostenute dal giorno 01/07/ 2022 e fino al 31/12/2022 potranno essere detratte in 4 quote annuali costanti
3 - Se invece, al 31/12/2022 saranno stati effettuati i lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione da superbonus potrà riguardare anche le eventuali spese sostenute entro il 30/06/2023. Anche in questo caso, è ancora da chiarire il numero di rate applicabili per la detrazione.
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